Cosa succede quando un imprenditore, un libero professionista, una start-up o un consumatore accumula i debiti da pagare senza trovare una soluzione?
Arriva alla cosiddetta crisi da sovraindebitamento, ovvero lo stato di crisi o di insolvenza del debitore che non è più in grado di soddisfare con regolarità le proprie obbligazioni.
Il sovraindebitamento è regolato dalla Legge n°3 del 2012 e successive modifiche, la normativa deputata a fare chiarezza sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.
Quali sono le finalità della Legge 3/2012?
Questa normativa consente al debitore che si trova in stato di sovraindebitamento di ristrutturare tutte le proprie posizioni debitorie.
In che modo è possibile farlo?
La procedura di composizione prevede la presentazione – presso il Tribunale competente a livello territoriale e con l’ausilio di un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) – di un piano del consumatore, un accordo di composizione della crisi o una domanda di liquidazione del patrimonio al fine di ottenere l’esdebitazione.
Che cosa si intende per esdebitazione?
È la liberazione dai debiti residui, definita dal diritto italiano come “… il beneficio della liberazione dei debiti non onorati, al termine di una procedura fallimentare, che si concede al fallito, persona fisica, in presenza di particolari requisiti oggettivi e soggettivi” – Fonte Art. 142 della Legge Fallimentare.
Quando un cliente mi chiede supporto per risolvere la sua posizione da debitore, lo assisto in tutta la procedura con l’obiettivo di eliminare qualsivoglia debito residuo, sanare la posizione e permettergli di proseguire con serenità il lavoro.
Nello specifico, vi aiuto a:
La gestione della crisi da sovraindebitamento è un processo delicato e complesso. Per fissare una consulenza e risolvere il problema contattatemi subito.
Dopo aver valutato i vostri requisiti per accedere alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, in base ai dati dell’analisi preliminare possiamo scegliere di agire in quattro modalità differenti.
1.Concordato minore
Proponiamo ai creditori un progetto con importi e tempi definiti per saldare in tutto o in parte i debiti.
Se i creditori che rappresentano almeno il 50% del debito sono favorevoli al progetto, l’accordo è raggiunto.
Possono utilizzare il concordato minore
2.Ristrutturazione dei debiti del consumatore
È una soluzione che funziona come il concordato minore ma non è necessario il parere favorevole dei creditori ed è riservato esclusivamente a debiti che non riguardano una attività professionale in corso.
3. Liquidazione controllata del sovraindebitato
Il debitore e il Gestore individuano i beni da vendere e destinano il ricavato – in tutto o in parte – al pagamento dei debiti.
All’esito della procedura di gestione della crisi il debitore che ha operato con impegno e correttezza può beneficiare, previa verifica delle condizioni, dell’esdebitazione.
L’esdebitazione comporta la possibilità di lasciarsi alle spalle i vecchi debiti anche se attraverso la gestione della crisi sono stati pagati solo in parte.
4. Esdebitazione del debitore incapiente
È un approccio riservato alle persone che al momento attuale non hanno a disposizione nulla da offrire ai creditori. La procedura resta aperta per quattro anni durante i quali viene monitorata la sfera economica del soggetto liberato dai debiti.
Per approfondire i riferimenti normativi, vi lascio il link al testo completo della Legge n°3/2012 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.
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